_Decreto “CuraItalia”: Congedi e assistenza disabili

Alcune delle previsioni del Decreto “Cura Italia” sono dedicate ad una tematica tanto importante quanto complessa: la gestione del rapporto di lavoro di coloro che assistono persone disabili.

Quali misure sono state previste per questi lavoratori e cosa devono fare le imprese?

  1. Estensione dei permessi ex L. 104/1992 (Art. 24)
  • Prevista l’estensione di 12 giornate, da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020, dei permessi concessi ai lavoratori che prestano assistenza a soggetti disabili: in aggiunta ai tre giorni mensili “ordinari” (previsti dall’Art. 33, L. 104/1992), i lavoratori potranno fruire di ulteriori 12 giornate lavorative, anche consecutivamente nel corso di un solo mese;
  • Le 12 giornate “aggiuntive” potranno anche essere frazionate in ore, secondo le indicazioni operative fornite dall’INPS nella Circolare n. 45 del 25 marzo 2020;
  • Ammessa la possibilità di cumulare più permessi in capo allo stesso lavoratore: se un lavoratore assiste più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile, gli ulteriori 12 giorni previsti dal Decreto “CuraItalia” (cfr. INPS, Circolare n. 45 del 25 marzo 2020);
  • Il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12);
  • Il lavoratore nei confronti del quale sia già stato emesso un provvedimento di autorizzazione ai permessi ex L. 104/1992, con validità nei mesi di marzo e aprile 2020, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda per fruire delle giornate aggiuntive: in questa ipotesi, i datori dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi e comunicheranno all’INPS le giornate di congedo fruite dai lavoratori, utilizzando i codici evento e i codici conguaglio appositamente istituiti dall’Ente;
  • Il lavoratore dovrà invece presentare la domanda di permesso in assenza di provvedimenti di autorizzazione in corso di validità nei mesi di marzo e aprile 2020: si potranno utilizzare le modalità già in uso per i permessi ex L. n. 104/1992;
  • Il conseguente provvedimento di autorizzazione dovrà essere considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni, ma la fruizione delle suddette giornate aggiuntive potrà avvenire solo in un momento successivo la presentazione della domanda e sempre nei mesi di marzo e aprile 2020 (cfr. Circolare INPS, n. 45 del 25 marzo 2020).
  1. Congedo per lavoratori con figli gravemente disabili (Art. 23).
  • Ai genitori di figli con disabilità grave e accertata (Art. 4, L. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine grado oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, è consentita la fruizione del nuovo congedo COVID-19 senza il limite di 12 anni di età previsto per la generalità dei lavoratori-genitori;
  • Se, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, i genitori di figli disabili avevano già fruito di periodi di prolungamento del congedo parentale (come è loro consentito dall’Art. 33, D.lgs. n. 151/2001), tali periodi sono convertiti d’ufficio nel congedo COVID-19 e non sono né computati né indennizzati a titolo di congedo parentale, ma nella misura del 50% della retribuzione giornaliera: lo ha chiarito l’INPS con la Circolare n. 45 del 25 marzo 2020. Pertanto, il lavoratore che aveva già ottenuto un provvedimento di autorizzazione al prolungamento del congedo parentale, con validità nel periodo di sospensione dei servizi educativi, non sarà tenuto a presentare una nuova domanda per poter fruire del congedo COVID-19, perché i giorni di prolungamento di congedo parentale autorizzati saranno considerati d’ufficio come congedo COVID-19, sino ad un massimo di 15 giornate;
  • I datori di lavoro non devono computare tali periodi a titolo di congedo parentale: come ha precisato l’INPS nella Circolare n. 45/2020, per i giorni di prolungamento del congedo parentale già fruiti dal 5 marzo fino 25 marzo 2020, le aziende compileranno i flussi di denuncia utilizzando in via esclusiva i nuovi codici evento e codici conguaglio forniti dall’Ente;
  • I datori provvederanno ad anticipare per conto dell’INPS l’indennità pari al 50% della retribuzione;
  • In assenza di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità, i lavoratori dipendenti che vogliano fruire del congedo COVID-19, devono presentare domanda all’INPS, utilizzando la procedura per le domande di congedo parentale ordinario che saranno modificate nei prossimi giorni: sarà cura dell’Ente dare tempestiva informazione dell’aggiornamento delle procedure;  In attesa che siano adeguate le procedure telematiche dell’INPS, i datori di lavoro dovranno consentire ai dipendenti di fruizione del congedo COVID-19, provvedendo al pagamento della relativa indennità, fermo l’obbligo del genitore di presentare la domanda, anche se riferita a periodi già fruiti, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure stesse (così, la Circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020);
  • Anche per i genitori di figli disabili, la fruizione del congedo COVID-19 è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal Decreto “CuraItalia”: i) che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito; ii) che non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore;
  • L’INPS ha inoltre precisato che il congedo sarà fruibile se: i) nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che fruisca contemporaneamente di congedo COVID-19; ii) non sia stata trasmessa richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. Le condizioni appena menzionate dovranno essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.
  • Ammesso dall’INPS il cumulo nello stesso mese del congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito ex Art. 33, L. 104/1992, con il prolungamento del congedo parentale e con il congedo straordinario dell’Art. 42, D.lgs. 151/2001 (cfr. Circolare n. 45 del 25 marzo 2020).

Occorre, infine, ricordare che, fino al 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non potrà costituire giusta causa di licenziamento se preventivamente comunicata e motivata l’impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali, comunque denominati, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario (Art. 47, D.L. n. 18/2020).