_Legge di Bilancio e Decreto fiscale: novità per il 2020 in materia di lavoro.

a cura di Andrea Savoia e Cecilia Rimoldi

Molte previsioni della neo-approvata Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) interessano i datori di lavoro che, a partire dal 1° gennaio 2020, potranno fruire di alcune nuove agevolazioni. Ecco le principali:

  • Sgravi contributivi.
    • Apprendistato. Per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (c.d. apprendistato di primo livello ex art. 43 D.lgs. 81/2015) intercorse tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, viene concesso ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo totale per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
    • Giovani. Anche per gli anni 2019 e 2020, i datori di lavoro privati potranno beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% nei limiti di 3mila euro all’anno, per un periodo massimo di 36 mesi, già previsto nella Legge di Bilancio 2018, per le assunzioni, con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di giovani under 35. Restano escluse le assunzioni di dirigenti, nonché i rapporti di lavoro di tipo domestico. Condizione essenziale per l’incentivo è che i giovani assunti non abbiano avuto pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione dei rapporti di apprendistato con altro datore di lavoro. Il beneficio è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine.
    • Bonus eccellenze. Lo sgravio totale, entro il limite massimo di 8mila euro, per le assunzioni di giovani under 30 laureati con votazione di 110 e lode o in possesso di un dottorato di ricerca, previsto dalla legge di bilancio 2019, finora rimasto solo sulla carta, sarà attuato per l’anno 2020 con la stessa procedura prevista per l’esonero triennale per gli under 35.
  • Fringe Benefit. La tassazione dei veicoli concessi ai dipendenti in uso promiscuo avrà aliquote differenziate a seconda dei valori di emissione di anidride carbonica: 25% sulle auto aziendali con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km; 30% per quelle con emissioni da 61 g/km a 160 g/km; 40% (50% dal 2021) per i veicoli con emissioni da 161 g/km a 190 g/km; 50% (60% dal 2021) per tutte le auto con emissioni superiori a 190 g/km. La nuova disciplina è applicabile unicamente ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2020 per i fringe benefit assegnati dal 1° luglio 2020.
  • Buoni pasto. Per l’anno 2020, è stato rideterminato l’importo riferito ai buoni pastoche non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente: la soglia giornaliera di esenzione fiscale e contributiva si riduce ad € 4,00 per i buoni pasto cartacei e si eleva ad € 8,00 per i ticket elettronici.
  • Tutela della maternità e paternità. Prorogato per il 2020 il congedo di paternità obbligatorio, con durata elevata da 5 a 7 giorni, per i lavoratori dipendenti del settore privato, in occasione della nascita, adozione o affidamento di un figlio. Il congedo deve essere sempre utilizzato, anche frazionato, entro il quinto mese dalla nascita/adozione/affidamento e comporta il riconoscimento, a carico dell’INPS, di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
  • Riduzione del cuneo fiscale. Istituito un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, con una dotazione pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e a 5 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
  • Il riconoscimento del credito d’imposta per la formazione dei dipendenti, allo scopo di acquisire o consolidare le competenze legate alle nuove tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, non è più condizionato alla sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale o territoriale.
  • Prorogata per l’anno 2020 la facoltà di esercitare l’opzione donna per le lavoratrici che, alla data del 31 dicembre 2019, abbiano compiuto 58 anni (se lavoratrici dipendenti) e 59 anni (se lavoratrici autonome) e che siano in possesso di 35 anni di contributi. Prorogata, altresì, la possibilità di accesso all’APE sociale per disoccupati, care givers, invalidi almeno al 74% e addetti a lavori gravosi, che abbiano compiuto almeno 63 anni e non siano titolari di pensione diretta.

 

Si ricorda infine che, a partire dal 24 dicembre 2019, è entrata in vigore la Legge di conversione del Decreto fiscale 2020, che ha introdotto, per gli appalti caratterizzati da un uso prevalente di manodopera (cd. labour intensive) con valore annuo dei servizi o delle opere realizzate superiore a 200mila euro, l’obbligo del committente di verificare il versamento, da parte dell’impresa appaltatrice (affidataria o subappaltatrice), delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati nell’appalto/subappalto, tramite richiesta all’appaltatore di copia delle deleghe di pagamento. L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 108/2019, ha chiarito che l’onere del versamento resta a carico dell’impresa appaltatrice (affidataria o subappaltatrice) e che la nuova normativa si applica alle ritenute a decorrere dal mese di gennaio 2020, anche con riferimento a contratti stipulati in data antecedente il 1° gennaio 2020.