_Proroga dello stato di emergenza. Al via le nuove misure anti-contagio.

Dopo numerose anticipazioni, è stato pubblicato ieri (7 ottobre 2020), il Decreto Legge con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza epidemiologica sino al prossimo 31 gennaio 2021.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 125/2020 entrano, però, in vigore dall’8 ottobre 2020, anche alcune nuove misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Sarc-CoV-2.

 

Le principali novità interessano:

  • Uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie: Previsto l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie e di indossarlo sia nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private che in tutti i luoghi all’aperto, salvo che sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Si segnala che, rispetto a tale nuovo obbligo, sul sito del Ministero della Salute viene indicato che: “Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”.

Restano esonerati dall’obbligo di indossare le c.d. mascherine i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e durante lo svolgimento di attività sportiva.

  • Protocolli e Linee Guida anti-contagio: Viene confermato l’obbligo di rispettare i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Anche in questo caso, sul sito del Ministero della Salute viene precisato che nei luoghi di lavoro continueranno ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.
  • Deroghe delle Regioni: Alle Regioni, nei limiti delle proprie competenze, è rimessa la facoltà di decidere solo misure più restrittive di quelle adottate a livello nazionale oppure ampliative ma solo d’intesa con il Ministero della Salute (es. orario di chiusura delle attività).
  • Proroga DPCM 7 settembre 2020: In attesa che venga emanato un nuovo DPCM, le misure del previgente Decreto adottato il 7 settembre 2020 vengono prorogate sino al prossimo 15 ottobre 2020.

Sono, altresì, prorogate sino al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2: in relazione all’andamento epidemiologico, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Infine, i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 (i.e. CIGO, CIGD e assegno ordinario) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 ottobre 2020.

  • Ingressi in Italia: Con ordinanza Ministero della Salute firmata il 7 ottobre 2020, si è previsto che le persone che intendono fare ingresso in Italia e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, dovranno essere soggette alle misure di prevenzione, alternative tra loro:
  1. obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  2. obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’Azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Inoltre, le persone, anche se asintomatiche, che nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, saranno obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, mentre in caso di insorgenza di sintomi riferibili a Covid-19, avranno l’obbligo di segnalare tale situazione all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Tra le ipotesi di ingressi esclusi dall’obbligo del c.d. tampone, a condizione che non insorgano i sintomi COVID e che i viaggiatori non abbiano soggiornato o transitato nei Paesi per cui vige il divieto di ingresso, si ricordano: ingresso in Italia per un periodo non superiore le 120 ore per esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;  i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale; il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze di lavoro della durata di 120 ore.