_Protocollo 24 aprile 2020: verso la Fase 2. Cosa devono fare (adesso) le aziende

Il nuovo Protocollo firmato ieri, venerdì 24 aprile 2020, dalle parti sociali ha l’obiettivo di coniugare la ripresa delle attività produttive con la tutela della salute dei lavoratori.

In vista della “Fase 2”, si è scelto di fornire delle linee guida che, aggiornando il precedente Protocollo del 14 marzo, aiutino le imprese ad adottare protocolli di sicurezza anti-contagio, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Con un avvertimento chiaro: la mancata attuazione del Protocollo comporterà la sospensione delle attività produttive sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

E allora, cosa cambierà adesso per le imprese con queste nuove Linee Guida?

1.Obbligo di informazione verso i dipendenti.

È rimasto invariato, ma con una precisazione: le informazioni fornite dalle aziende devono essere adeguate alle mansioni e ai contesti operativi, in particolare per quanto riguarda l’uso dei DPI.

Le aziende dovranno, invece, continuare a informare i propri dipendenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso dei luoghi maggiormente visibili, appositi dépliant ove viene indicato: i) l’obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre i 37,5° o altri sintomi influenzali, con l’avvertenza di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; ii) l’obbligo di attenersi alle disposizione delle Autorità una volta fatto ingresso in azienda (mantenere distanza interpersonale di sicurezza, regole di igiene delle mani, corretti piani di igiene); iii) l’obbligo di comunicare immediatamente al datore l’insorgenza di sintomi influenzali durante l’espletamento della prestazione lavorativa.

2. Modalità di ingresso in azienda dei lavoratori.

Inserite due precisazioni: i) l’ingresso in azienda dei lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-19 dovrà essere preceduta da una preventiva certificazione medica che attesti “l’avvenuta negativizzazione” del tampone; ii) obbligo del datore di assicurare la massima collaborazione alle autorità sanitarie locali qualora, per prevenire nuovi focolai, dispongano misure aggiuntive come l’esecuzione dei tamponi per i lavoratori.

Resta, invece, la possibilità per le aziende di sottoporre il personale alla misurazione della temperatura corporea prima di accedere ai locali aziendali e di vietare l’ingresso a quanti abbiano una temperatura superiore i 37,5°. In quest’ultimo caso, il lavoratore dovrà essere momentaneamente isolato.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni.

Inserite due precisazioni utili al “mondo appalti”: i) se i dipendenti del committente e dell’appaltatore operano nello stesso sito produttivo, l’appaltatore informa immediatamente il committente qualora un suo dipendente risulti positivo al tampone da COVID-19; ii) la committente deve dare all’appaltatrice completa informativa del Protocollo anti-contagio aziendale e deve vigilare affinché anche i lavoratori dell’appaltatore (o chiunque operi nel sedimento aziendale) lo rispetti.

Nulla cambia, invece, per l’accesso dei fornitori esterni: per accedere, transitare uscire dai locali aziendali, dovranno seguire percorsi e tempistiche predefinite che riducano le occasioni di contatto con il personale dei reparti coinvolti. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Prevista l’installazione di servizi igienici dedicati ai fornitori esteri.

4. Pulizia e sanificazione in azienda.

Per le aziende che operano in aree geografiche a maggiore endemia, oppure dove si sono registrati casi sospetti di COVID-19, è necessario effettuare, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, secondo le indicazioni del Ministero della Salute. Quindi: i) completa pulizia con acqua e detergenti, oltre alla decontaminazione con uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia (in alternativa, se le superfici possono essere danneggiate dall’ipoclorito,  prescritto l’utilizzo di etanolo al 70%); ii) assicurare la ventilazione degli ambienti durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici; iii) le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e deve rispettare le regole di rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione), incluso il corretto smaltimento del materiale potenzialmente infetto; iv) pulizia rigorosa di tutte le superfici toccate di frequente, come muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente oppure, in alternativa, a ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

Restano ancora valide le ulteriori indicazioni del Protocollo del 14 marzo 2020: l’impresa assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso sia accertata la presenza nei locali aziendali di soggetto affetto da COVID-19, l’azienda deve procedere alla sanificazione dei locali con ipoclorito di sodio o etanolo, dopo aver lavato con acqua e detergente tutte le superfici. L’azienda può valutare se ricorrere alla sospensione dell’attività produttiva nel caso in cui debba procedere alla sanificazione degli ambienti di lavoro.

5. Precauzioni igieniche personali e mascherina.

È obbligatorio che ogni persona in azienda adotti precauzioni igieniche, in particolare per le mani e sia fornito liquido detergente a base alcolica.

Con una nuova indicazione: i detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori, anche con dispenser in punti facilmente individuabili.

Raccomandato l’adeguamento del Protocollo anti-contagio alla singola impresa, mediante mappatura delle diverse attività per individuare i DPI idonei a ogni lavorazione.

Previsto, in ogni caso, per tutti i lavoratori che condividono spazi in comune, l’utilizzo della mascherina chirurgica.

Confermato, invece, che nei casi in cui la mansione imponga di lavorare a meno di un metro di distanza e non siano possibili altre soluzioni organizzative, l’uso necessario delle mascherine e di altri dispositivi di protezione, come guanti, occhiali, tute, cuffie e camici, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

6. Gestione spazi comuni.

Invariato. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta al loro interno e del mantenimento della distanza di sicurezza. Occorre prevedere la sanificazione periodica anche di spogliatoi, depositi, mense e delle tastiere dei distributori automatici.

7. Smart working, turnazione e gestione ingressi.

Lo smart-working continuerà ad essere favorito come principale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, anche in fase di ripresa delle attività, con l’obbligo per il datore di fornire adeguato supporto ai dipendenti (ad esempio, nella assistenza nell’uso delle apparecchiature).

Necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche con la rimodulazione degli spazi di lavoro, prevedendo la possibilità, per un periodo transitorio, di utilizzare spazi ricavati da sale riunioni o uffici inutilizzati, mentre negli ambienti dove lavorano contemporaneamente più persone si suggeriscono soluzioni innovative o il riposizionamento delle postazioni per rispettare un’adeguata distanza.

Utile la ridefinizione degli orari di lavoro, per ridurre il numero di presenza contemporanee, e la flessibilità oraria in entrata e in uscita per evitare assembramenti. Ove possibile, distinguere gli ingressi riservati all’entrata e all’uscita ove appore detergenti igienizzanti.

Per evitare aggregazioni durante gli spostamenti casa-lavoro, occorre incentivare forme di trasporto con adeguato distanziamento, favorendo l’uso del mezzo provato.

Consentita, ancora, la una ri-modulazione dei livelli produttivi e i piani di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.

Annullati, per adesso, tutti i viaggi i lavoro, sia nazionali che internazionali.

8. Riunioni e alla formazione in aula.

Nulla cambia: gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere ridotti al minimo e non saranno consentite le riunioni in presenza, salvo urgenze o impossibilità di collegamenti a distanza. Sono annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula.

9. Gestione dei casi sospetti di infezione.

Nulla cambia. Se un lavoratore manifesta in azienda febbre e sintomi di infezione respiratoria (es. tosse secca), si dovrà procedere al suo isolamento (con la precisazione che dovrà essere subito dotato di mascherina chirurgica), informando immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. Per consentire di applicare le misure di quarantena, l’impresa collabora con le autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti”.

10. Sorveglianza sanitaria e aggiornamento del protocollo.

Assume maggior rilevo la figura del medico competente: dato il suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici utili a contener la diffusione del virus. Alla ripresa delle attività, inoltre, dovrà essere coinvolto nell’identificazione dei soggetti con situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo dei soggetti con pregressa infezione da COVID-19. Raccomandata la sorveglianza sanitaria in relazione all’età.

Per il rientro in azienda di lavoratori risultati positivi al virus, previo rilascio di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, il medico competente effettuerà una visita medica prima della ripresa dell’attività, indipendentemente dalla durata della assenza per malattia, anche per valutare profili specifici di rischiosità.

Restano, per il resto, valide le precedenti indicazioni: privilegiare le visite preventive o quelle al rientro da malattia. Favorire la collaborazione tra medico competente, datore e le RLS/RLST per adottare o implementare i piani anti-contagio.

Viene, infine, demandato al Comitato aziendale il compito di verificare il rispetto del Protocollo e di cura del suo aggiornamento: in mancanza di rappresentanze sindacali aziendali, sarà costituito un Comitato Territoriale.