_Il “Rilancio”: il Decreto per punti.

Dopo alcuni giorni di attesa, il c.d. Decreto Legge “Rilancio” è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 e ha introdotto misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, politiche sociali, al fine di poter fornire strumenti celeri e semplici per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le previsioni di maggior interesse per imprese e lavoratori sono:

– Divieto di licenziamento (modifica Art. 46 Cura Italia):

Viene “allungato” a cinque mesi anziché sessanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020, il periodo temporale in cui è vietato a tutte le imprese procedere ai licenziamenti individuali per motivi economici o avviare le procedure di licenziamento collettivo.

Prevista la sospensione delle procedure di licenziamento per motivo oggettivo che erano in corso alla data del 17 marzo 2020 mentre per tutti i datori che, tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, hanno intimato il recesso per ragioni economiche è consentito di revocare il licenziamento e fare contestuale richiesta di cassa integrazione in deroga.

Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività (modifica Art. 16 Cura Italia):

Si precisa che per contenere il diffondersi del virus, fino al termine dello stato di emergenza (i.e. 31 luglio 2020), sull’intero territorio nazionale sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sia per i lavoratori, anche non sanitari, che peri volontari quando nello svolgimento della loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. Tale disposizione vale anche per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (modifica Art. 19 Cura Italia e ulteriori nuove previsioni):

Viene prevista la possibilità di richiedere, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane di CIGO o di assegno ordinario, ulteriori cinque settimane di trattamento di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

È poi riconosciuto. per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti quattordici settimane, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, con rifinanziamento attuato con uno o più decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, da adottare entro il 31 agosto 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre.

Ai beneficiari di assegno ordinario e limitatamente alla causale COVID-19 spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

Cambia il termine entro cui la domanda di accesso agli ammortizzatori sociali deve essere chiesta dalle aziende: non più entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, bensì entro la fine del mese di inizio del periodo. Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

Previste regole specifiche per l’erogazione del trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) e si precisa che i lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 e non più del 23 febbraio 2020.

Il datore che richiede il pagamento diretto del trattamento da parte dell’INPS, trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS.

L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

L’Inps regolamenterà le modalità operative del procedimento di comunicazione.

CIGO per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria (modifica Art. 20 del Cura Italia):

Viene incrementato di ulteriori cinque settimane, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso, da fruire entro il 31 agosto 2020 il periodo in cui sarà possibile erogare il trattamento ordinario con causale «emergenza COVID-19», anche alle aziende che, il 23 febbraio 2020, avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 che potrà essere rifinanziato con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020 e per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti quattordici settimane.

Cassa integrazione in deroga (modifica Art. 22 Cura Italia e ulteriori nuove previsioni):

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più  rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di integrazione salariale in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

Le ulteriori cinque settimane sono concesse dall’Inps a domanda del datore di lavoro la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro.

È riconosciuto, per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle precedenti quattordici settimane, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, che può essere rifinanziato con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020.

Viene ripristinato l’obbligo di raggiungere un accordo per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La domanda di concessione del trattamento di CIG in deroga può essere trasmessa decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della nuova disposizione, alla sede INPS competente. Decorsi i trenta giorni la domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività.

Il datore che si avvale del pagamento diretto trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS.

L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

L’Inps regolamenterà le modalità operative del procedimento di comunicazione.

Istituzione Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale:

Per rendere operativi gli accordi di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, sarà creato un Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipazione del trattamento di integrazione salariale, ordinario o in deroga o dell’assegno ordinario erogati con causale “COVID-19”. I criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia dovranno essere disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Congedo per emergenza COVID -19 (modifica Art. 23 Cura Italia):

Il periodo di fruizione dei congedi in favore dei genitori-dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni per un periodo comunque non superiore a trenta giorni viene esteso fino al 31 luglio 2020, mentre rimane immutata l’entità della misura (50% della retribuzione) e quella di fruizione (un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni). Resta inoltre invariata la regola che prevede che il congedo possa essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, purché nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.

Viene, invece, limitata ai lavoratori dipendenti del settore privato con figli dell’età di 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Occorre, però, che non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito.

In alternativa ai “nuovi congedi”, è prevista la possibilità di scegliere tra la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting oppure per l’iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, nel limite massimo complessivo di 1.200,00 euro. Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: la fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Infine, viene portato a 2.000,00 (anziché 1.000,00 euro) il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per i lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Estensione della durata dei permessi ex L. n. 104/1992 (modifica Art. 24 Cura Italia):

Il numero delle giornate di permesso mensile retribuito ex Art. 33, L. n. 104/1992, è incrementato di ulteriori dodici giornate usufruibili anche nei mesi di maggio e giugno 2020.

Tutela dei lavoratori gravemente disabili (modifica Art. 26 Cura Italia):

Si precisa che, fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori con riconoscimento di disabilità grave, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria.

Centralità della sorveglianza sanitaria:

Fino al 31 luglio 2020, i datori dovranno assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Per i datori di lavoro che non hanno l’obbligo di nominare il medico competente, è ammessa la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale oppure di richiedere che la sorveglianza sanitaria venga svolta dai servizi territoriali delle Aziende Sanitarie Locali o dell’INAIL.

Si precisa che in caso di inidoneità alla mansione per esposizione a rischio COVID-19 non può giustificare il recesso del datore di lavoro.

 Rimodulazione degli orari di lavoro e Fondo Nuove Competenze:

Per consentire la ripresa graduale dell’attività, per il 2020, i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono sottoscrivere intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro sarà finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione saranno a carico di un apposito Fondo denominato Fondo Nuove Competenze, costituito presso l’ANPAL.

– Rinnovo e proroga dei contratti a termine senza causale:

Fino al 30 agosto 2020, per far fronte al riavvio delle attività produttive in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, sarà consentito il rinnovo o la proroga dei contratti a termine anche in assenza di una delle causali previste per legge (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria).

Smart working:

I lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, avranno diritto fino al 31 luglio 2020 a lavorare in “smart working”, anche in assenza degli accordi individuali, ma nel rispetto degli obblighi informativi di legge. Occorre, però, che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

La prestazione in lavoro agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Fino al 31 dicembre 2020, tale modalità di lavoro potrà essere applicata dai datori ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordo individuale, ma nel rispetto delle ulteriori previsioni di legge.

 

Tra le altre misure a sostegno delle imprese si segnalano:

  • Istituzione di un fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese, finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in difficoltà economico-finanziaria. Si rileva, però, che l’attuazione della norma è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Art. 43);
  • Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 che potranno essere concessi dalle Regioni e Provincie Autonome, nel rispetto dei limiti previsti dal Decreto (Art. 60);
  • Previsto un credito di imposta a favore delle imprese che sostengo interventi agli interventi negli ambienti di lavoro necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 (Art. 120) e per la sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 125).

 

Un vero e proprio “macigno” di interventi che potranno essere approfonditi in base alle esigenze di ogni impresa, ricordando però che il Decreto Legge avrà una validità di 60 giorni, trascorsi i quali potrebbe decadere se non convertito in legge, la quale, a sua volta, potrebbe modificarne le previsioni.