Con soli tre articoli, Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172, entrato in vigore il 19 dicembre 2020, ha “tinto” di rosso l’intera Penisola e adottato misure più restrittive di quelle già emanate lo scorso 3 dicembre, allo scopo di evitare un’ulteriore crescita dei contagi da Covid-19.
In particolare, le misure urgenti adottate per le festività natalizie comportano:
In caso di violazione delle misure restrittive, prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 1.000,00 euro. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino a un terzo. Applicabile, infine, altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Sono inoltre confermati:
Il 2020 è destinato a chiudersi all’insegna della sobrietà e delle restrizioni: con un doppio pacchetto di misure, l’Esecutivo interviene ancora una volta per introdurre nuove limitazioni a molte attività (e libertà) allo scopo di evitare un’ulteriore crescita dei contagi da Covid-19.
Sono stati, infatti, firmati, il 2 dicembre e il 3 dicembre, un nuovo Decreto Legge (n. 158/2020), già in vigore dal 3 dicembre perché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio: quest’ultimo resterà in vigore dal 4 dicembre fino al prossimo 15 gennaio 2021.
In particolare:
A) Con il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020, si è previsto:
B) Più numerose le misure contenute del nuovo DPCM del 3 dicembre 2020. In particolare:
Misure valide in tutta Italia:
Misure valide nelle Regioni del c.d. scenario 3
Nelle Regioni che saranno collocate nel c.d. “scenario 3” con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali:
Misure valide nelle Regioni del c.d. scenario 4
Nelle Regioni che saranno collocate nel c.d. “scenario 4” con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali:
Misure per le attività produttive industriali e commerciali
Misure per le attività professionali:
Restano, infine, le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero che restano soggetti a differenti divieti oppure obblighi di dichiarazione e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o sottoposizione a test molecolare o antigenico a seconda del Paese di ingresso, della durata del soggiorno all’estero e della motivazione del viaggio.
Dal 10 dicembre, esteso l’obbligo di isolamento fiduciario a quanti rientrano in Italia tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 dopo aver soggiornato all’estero, per motivi diversi da quelli lavorativi, di urgenza, di salute, di studio e negli altri espressamente previsti.
Si pagano subito i contributi sulle ferie non godute!
Costituisce base imponibile e assoggettabile a contribuzione previdenziale l’importo corrispondente all’indennità per ferie non godute dal lavoratore, anche se non corrisposta, dopo che siano decorsi i diciotto mesi successivi al momento di maturazione delle ferie ed il rapporto di lavoro non sia ancora cessato.
(Corte di cassazione, sentenza n. 26160 del 17 novembre 2020)