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Con soli tre articoli, Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172, entrato in vigore il 19 dicembre 2020, ha “tinto” di rosso l’intera Penisola e adottato misure più restrittive di quelle già emanate lo scorso 3 dicembre, allo scopo di evitare un’ulteriore crescita dei contagi da Covid-19.

In particolare, le misure urgenti adottate per le festività natalizie comportano:

  1. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  2. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23 del DPCM 3 dicembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari: aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  3. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  4. Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24 del DPCM 3 dicembre 2020;
  5. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
  1. Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute: consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  2. Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune: consentiti anche gli spostamenti tra Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  3. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

In caso di violazione delle misure restrittive, prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 1.000,00 euro. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino a un terzo. Applicabile, infine, altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

 

Sono inoltre confermati:

 

 

Il 2020 è destinato a chiudersi all’insegna della sobrietà e delle restrizioni: con un doppio pacchetto di misure, l’Esecutivo interviene ancora una volta per introdurre nuove limitazioni a molte attività (e libertà) allo scopo di evitare un’ulteriore crescita dei contagi da Covid-19.

Sono stati, infatti, firmati, il 2 dicembre e il 3 dicembre, un nuovo Decreto Legge (n. 158/2020), già in vigore dal 3 dicembre perché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio: quest’ultimo resterà in vigore dal 4 dicembre fino al prossimo 15 gennaio 2021.

In particolare:

A) Con il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020, si è previsto:

B)  Più numerose le misure contenute del nuovo DPCM del 3 dicembre 2020. In particolare:

Misure valide in tutta Italia:

 Misure valide nelle Regioni del c.d. scenario 3

Nelle Regioni che saranno collocate nel c.d. “scenario 3” con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali:

  1. Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito anche il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui allo “scenario 3” è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
  2. Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  3. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio; consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Misure valide nelle Regioni del c.d. scenario 4

Nelle Regioni che saranno collocate nel c.d. “scenario 4” con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali:

  1. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori inibiti è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
  2. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari: aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  3. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio: consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  4. Tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, l’attività sportiva anche dilettantistica, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese: sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  5. Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  6. Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
  7. Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
  8. Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24;
  9. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

 Misure per le attività produttive industriali e commerciali

Misure per le attività professionali:

Restano, infine, le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero che restano soggetti a differenti divieti oppure obblighi di dichiarazione e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o sottoposizione a test molecolare o antigenico a seconda del Paese di ingresso, della durata del soggiorno all’estero e della motivazione del viaggio.

Dal 10 dicembre, esteso l’obbligo di isolamento fiduciario a quanti rientrano in Italia tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 dopo aver soggiornato all’estero, per motivi diversi da quelli lavorativi, di urgenza, di salute, di studio e negli altri espressamente previsti.

 

 

Si pagano subito i contributi sulle ferie non godute!

Costituisce base imponibile e assoggettabile a contribuzione previdenziale l’importo corrispondente all’indennità per ferie non godute dal lavoratore, anche se non corrisposta, dopo che siano decorsi i diciotto mesi successivi al momento di maturazione delle ferie ed il rapporto di lavoro non sia ancora cessato.

(Corte di cassazione, sentenza n. 26160 del 17 novembre 2020)