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Riconosciuta la legittimità di una clausola statutaria che subordini l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali alla preventiva adesione della parte acquirente ad un patto parasociale concluso in precedenza da altri soci, noto alla società stessa e che l’organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile nei confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti. Si crea così un collegamento vincolante tra lo statuto sociale e i patti parasociali, i quali mantengono però la natura giuridica e la riservatezza propria di questi ultimi.

(Consiglio notarile di Milano, massima 17 novembre 2020, n. 194, link)