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Anche Gennaio prosegue all’insegna della restrizioni: con un doppio pacchetto di misure, l’Esecutivo interviene sia per prorogare lo stato di emergenza sino al prossimo 30 Aprile 2021, sia introducendo limitazioni a molte attività (e libertà) allo scopo di evitare un’ulteriore crescita dei contagi da Covid-19.

Sono stati, infatti, firmati il 14 gennaio 2020 un nuovo Decreto Legge (n. 2/2021), entrato in vigore il giorno stesso perché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio: quest’ultimo resterà in vigore dal 16 gennaio fino al prossimo 5 marzo 2021.

In particolare, per quanto di interesse dei datori di lavoro:

a) Con il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, si è disposta:

_Proroga dello stato di emergenza sanitaria sino al prossimo 30 Aprile 2021;

_Vietati, dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, gli spostamenti tra diverse Regioni e province autonome, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute: consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;

_Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021:

  1. in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e’ consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 05:00 e le 22:00, a sole due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  2. qualora, in relazione al livello di rischio di contagio regionale, la mobilità venga limitata all’ambito territoriale comunale, comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

_Ammessa l’individuazione, con ordinanza del Ministero della Salute, di Regioni c.d. “bianche” (i.e. con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti): in questa zone, non si applicheranno le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgeranno secondo specifici protocolli. In queste zone potranno, comunque, essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive legate e a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico

b) Più numerose le misure contenute del nuovo DPCM del 14 gennaio 2021

B 1. Misure valide in tutta Italia:

 

B 2. Misure valide nelle Regioni del c.d. scenario di tipo 2 con rischio moderato e scenario di tipo 1 con rischio alto (c.d. Regioni Arancioni)

Per tali Regioni, individuate con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali:

  1. Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito anche il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
  2. Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  1. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (i.e. bar e altri ristori senza cucina) e 47.25 (i.e. commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00;
  2. Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura.

 

B 3. Misure valide nelle Regioni del c.d. scenario di tipo 3 (Regioni Rosse)

Nelle Regioni che saranno collocate nel c.d. “scenario 3” con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali:

  1. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori inibiti è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
  2. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari: aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  3. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio: consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze: iv) per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (i.e. bar e altri ristori senza cucina) e 47.25 (i.e. commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00;
  4. Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  5. Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  6. Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
  7. Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24 (i.e. lavanderia e pulitura di articoli tessili e pellicci, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere);
  8. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
  9. sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura.

B4.  Misure per le attività produttive industriali e commerciali:

B5.  Misure per le attività professionali:

Restano, infine, le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero che restano soggetti a differenti divieti oppure obblighi di dichiarazione e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o sottoposizione a test molecolare o antigenico a seconda del Paese di ingresso, della durata del soggiorno all’estero e della motivazione del viaggio.

 

Con soli tre articoli, Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172, entrato in vigore il 19 dicembre 2020, ha “tinto” di rosso l’intera Penisola e adottato misure più restrittive di quelle già emanate lo scorso 3 dicembre, allo scopo di evitare un’ulteriore crescita dei contagi da Covid-19.

In particolare, le misure urgenti adottate per le festività natalizie comportano:

  1. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  2. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23 del DPCM 3 dicembre 2020, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari: aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  3. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  4. Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24 del DPCM 3 dicembre 2020;
  5. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
  1. Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute: consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  2. Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune: consentiti anche gli spostamenti tra Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, esclusi gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  3. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

In caso di violazione delle misure restrittive, prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 1.000,00 euro. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino a un terzo. Applicabile, infine, altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

 

Sono inoltre confermati:

 

 

Il 2020 è destinato a chiudersi all’insegna della sobrietà e delle restrizioni: con un doppio pacchetto di misure, l’Esecutivo interviene ancora una volta per introdurre nuove limitazioni a molte attività (e libertà) allo scopo di evitare un’ulteriore crescita dei contagi da Covid-19.

Sono stati, infatti, firmati, il 2 dicembre e il 3 dicembre, un nuovo Decreto Legge (n. 158/2020), già in vigore dal 3 dicembre perché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, e un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio: quest’ultimo resterà in vigore dal 4 dicembre fino al prossimo 15 gennaio 2021.

In particolare:

A) Con il Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020, si è previsto:

B)  Più numerose le misure contenute del nuovo DPCM del 3 dicembre 2020. In particolare:

Misure valide in tutta Italia:

 Misure valide nelle Regioni del c.d. scenario 3

Nelle Regioni che saranno collocate nel c.d. “scenario 3” con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali:

  1. Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito anche il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui allo “scenario 3” è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
  2. Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
  3. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio; consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Misure valide nelle Regioni del c.d. scenario 4

Nelle Regioni che saranno collocate nel c.d. “scenario 4” con ordinanza del Ministero della Salute, per un periodo di almeno 15 giorni, varranno ulteriori misure di contenimento quali:

  1. Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori inibiti è consentito se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del decreto;
  2. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’Allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi; chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari: aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  3. Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio: consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  4. Tutte le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, l’attività sportiva anche dilettantistica, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese: sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
  5. Consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
  6. Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
  7. Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
  8. Sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’Allegato 24;
  9. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

 Misure per le attività produttive industriali e commerciali

Misure per le attività professionali:

Restano, infine, le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero che restano soggetti a differenti divieti oppure obblighi di dichiarazione e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o sottoposizione a test molecolare o antigenico a seconda del Paese di ingresso, della durata del soggiorno all’estero e della motivazione del viaggio.

Dal 10 dicembre, esteso l’obbligo di isolamento fiduciario a quanti rientrano in Italia tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 dopo aver soggiornato all’estero, per motivi diversi da quelli lavorativi, di urgenza, di salute, di studio e negli altri espressamente previsti.