Non sussiste abuso del diritto se il lavoratore, assente per fruire dei permessi ex L. 104, svolge comunque compiti costituenti un’utilità per il congiunto disabile: per gli assunti in regime di c.d. tutele crescenti, il licenziamento si considera non giustificato, ma il rapporto di lavoro si estingue e il datore corrisponde solo l’indennità risarcitoria onnicomprensiva. Download Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 3112023 del 13 ottobre 2023
La pubblicazione della legge di conversione del c.d. Decreto Proroghe conferma che, sino al 31 dicembre 2023, sarà riconosciuto ai lavoratori c.d. fragili il diritto di svolgere l’attività lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento. Download Legge 27 novembre 2023 n. 170 in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023
Anche il lavoratore a termine ha diritto alla conservazione del posto di lavoro durante la malattia: in caso di licenziamento, prima del decorso del comporto, il rapporto di lavoro permane sino alla guarigione con conseguente spettanza per il lavoratore dei trattamenti retributivi, inclusa l’indennità sostitutiva le ferie non godute. Download Cassazione civile, ordinanza n. 33016 del 28 novembre 2023
Legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che, con le sue attenzioni ripetute e sgradite, reca alle colleghe turbamento e disagio per i continui approcci e inviti: lesi il decoro e la correttezza da mantenere nei rapporti lavorativi. Download Cassazione civile, ordinanza n. 31790 del 15 novembre 2023
In caso di licenziamento per motivo oggettivo, il datore è tenuto a dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, le ragioni per le quali il dipendente licenziato non poteva essere ricollocato nelle mansioni di pari (o inferiore) livello assegnate a lavoratori assunti successivamente, pena l’invalidità del recesso datoriale. Download Cassazione civile, ordinanza n. 31561 del 13 novembre 2023
Sussiste giustificatezza se il licenziamento disciplinare è intimato al dirigente assente due volte alle visite mediche di controllo della malattia indicata a giustificazione della sua assenza dal lavoro: una valutazione globale della vicenda esclude l’arbitrarietà o la pretestuosità del recesso datoriale. Download Cassazione civile, ordinanza n. 30464 del 2 novembre 2023
La riqualificazione ab origine di un precedente rapporto come di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si è fruito degli esoneri contributivi, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato. Download INPS, Messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023
A seguito del venir meno della regola del c.d. “referente unico dell’assistenza”, sono state fornite indicazioni relative alla gestione sia del congedo straordinario (ex Art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001), sia dei permessi ex art. 33, L n. 104/1992, in favore di più richiedenti per assistere, nello stesso periodo, il medesimo soggetto con disabilità grave. Download INPS, Messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023
Pubblicato il prospetto con le ammende e le sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro oggetto di rivalutazione, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023. La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023 Download INL, Nota n. 1159 del 9 novembre 2023
Pubblicata una disamina delle norme emanate nel 2023 sull’erogazione dei c.d. fringe benefit per i lavoratori dipendenti e il loro eventuale impatto sui contributi previdenziali, incluso l’aumento della soglia dei fringe benefit a favore di lavoratori con figli a carico, nonché per tutti i lavoratori con il cd. “bonus carburante”. Download INPS, Messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023
Oltre agli aumenti retributivi (la cui prima tranche sarà versata nella busta paga di dicembre 2023), la firma del rinnovo introduce molte novità tra cui: la diminuzione dell’orario di lavoro di 30 minuti settimanali (a parità di retribuzione) dal 1° luglio 2024, l’aumento del numero di ore di formazione retribuite da svolgere durante l’orario di lavoro e la maternità, compresa quella a rischio, sarà integrata al 100% della retribuzione per l’intera durata del congedo. Aumenta del 50% il comporto di malattia in caso di disabilità grave e la base di calcolo del TFR. L’accordo avrà validità fino al 31 marzo 2026. Download Ipotesi di Accordo di Rinnovo del CCNL Credito del 23 novembre 2023