_Il “whistleblowing” è legge!

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge sul cd. “whistleblowing”, che tutela coloro che procedano a segnalare la commissione di illeciti avvenuti presso le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici o gli Enti privati soggetti a controllo pubblico, ovvero presso le Società private soggette ai modelli ex D. Lgs. 231/2001.

Con particolare riferimento alle Società private, la nuova legge ha integrato la normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo obblighi di modificare i contenuti dei modelli organizzativi secondo le seguenti linee:

  • Previsione di uno o più canali che consentano ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione e controllo di un ente, e loro sottoposti, di segnalare condotte illecite o violazioni dei modelli di organizzazione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, mediante segnalazioni circostanziate basate su elementi di fatto precisi e concordanti (è garantita la riservatezza dell’identità del segnalante in fase di gestione della segnalazione);

  • Previsione di un canale di segnalazione che garantisca, con modalità informatiche, la riservatezza sull’identità dell’autore della segnalazione;

  • Divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante, quale conseguenza della segnalazione;

  • Sanzioni disciplinari in caso di violazione delle misure a tutela del segnalante;

  • Sanzioni disciplinari nei confronti dell’autore di segnalazioni infondate che abbia agito con dolo o colpa grave.

La legge ha previsto altresì la possibilità, sia per il segnalante che per le OO.SS., di denunciare atti ritorsivi all’Ispettorato nazionale del lavoro.

Ha inoltre previsto un regime di nullità per i licenziamenti, i mutamenti di mansioni o qualsivoglia atto discriminatorio o ritorsivo adottato nei confronti del segnalante dopo la segnalazione, con inversione dell’onere della prova in capo al datore di lavoro ed obbligo per questi di dimostrare che l’atto è fondato esclusivamente su ragioni diverse dall’aver effettuato la segnalazione.

Infine, il testo approvato dalla Camera e in attesa di pubblicazione in G.U., ha previsto che le suddette segnalazioni costituiscano giusta causa di rivelazione di notizie coperte da segreto ex artt. 326, 622 e 633 c.p. e 2105 c.c.. La scriminante non trova applicazione con riferimento a coloro che siano venuti a conoscenza di tali notizie in ragione di un rapporto di consulenza professionale o assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica interessata.

La normativa oggetto della presente, perseguendo l’obiettivo di tutelare i dipendenti autori di segnalazioni e favorire così l’emergere di condotte illecite, pone importanti vincoli di compliance in capo alle aziende che operano sul territorio italiano, chiamate ad aggiornare i modelli di organizzazione ex D. Lgs. 231 adottati alla luce della normativa previgente, e ad integrare e armonizzare eventuali regolamenti di grievance, audit o whistleblowing già in essere.

A tal proposito, appare altresì doveroso bilanciare gli obiettivi di cui sopra con il diritto di difesa dell’incolpato, per evitare che venga compromesso o limitato dalle tutele riconosciute al segnalante, in particolare l’anonimato.

di Olimpio Stucchi e Marco Tesoro