_Lavoratore malato? Licenziato se non avvisa

Lavoratore malato? Licenziato se non avvisa

 di Andrea Savoia e Silvia Fumagalli

 

Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 26465 dell’8 novembre 2017), si può licenziare il dipendente che non informa della propria assenza per malattia il datore di lavoro e non invia il relativo certificato medico nei termini indicati dal contratto collettivo. In tal caso, pur essendo certa e provata la malattia: l’assenza è da considerarsi ingiustificata.

 

Il caso.

Il lavoratore, licenziato con preavviso per assenza ingiustificata dal posto di lavoro per il periodo dal 27 agosto al 9 settembre 2011, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di Perugia che, riformando la sentenza del giudice di primo grado, aveva ritenuto legittimo il suo licenziamento.

I Giudici della Suprema Corte hanno respinto tutte le domande del lavoratore, confermando la decisione della Corte di Appello di Perugia.

 

Motivi della decisione.

La vicenda sottoposta all’attenzione della Cassazione prende avvio dall’assenza dal lavoro di un dipendente il quale, dopo un primo periodo di assenza per malattia (dal 22 al 27 agosto 2011) e dopo essere stato giudicato idoneo alla ripresa dell’attività lavorativa dal medico dell’INPS in esito alla visita di controllo, si assentava ancora una volta dal lavoro per malattia (dal 27 agosto al 9 settembre 2011), senza effettuare la prescritta comunicazione al datore di lavoro e senza trasmettere copia della relativa certificazione medica.

Il dipendente, licenziato per assenza ingiustificata, impugnava il licenziamento.

La sentenza di primo grado favorevole al lavoratore veniva riformata dalla Corte di Appello di Perugia, per la quale il primo giudice non aveva interpretato correttamente le norme del contratto collettivo di categoria in tema di malattia.

La Corte perugina riteneva, infatti, che, secondo la normativa collettiva applicabile, in caso di malattia ricorre l’ipotesi di assenza ingiustificata quando il lavoratore non avverte l’azienda sia dell’assenza che delle ragioni della stessa e non invia la relativa documentazione, fatta salva l’ipotesi di giustificato impedimento, nei termini previsti, a prescindere dall’effettiva sussistenza dello stato di malattia.

La Cassazione, con la sentenza in esame, condivide l’interpretazione data dalla Corte di Appello di Perugia alle norme collettive.

Secondo la Cassazione, infatti, la nozione di “ingiustificatezza” non costituisce nozione astratta ma definita dalla stessa contrattazione collettiva, che considera ingiustificata l’assenza, a prescindere dall’effettività o meno della malattia, quando il dipendente non adempie agli obblighi di comunicazione e certificazione sullo stesso gravanti.

In particolare, la Suprema Corte afferma che: “E’ ingiustificata l’assenza quando vi è stata omissione del comportamento attivo prescritto a carico del lavoratore, con la conseguenza che tale omissione rende l’assenza ingiustificata, ancorché fondata su uno stato di malattia esistente”.

Inoltre, con riferimento alla doglianza sollevata dal dipendente circa l’errata applicazione della sanzione espulsiva in luogo di quella conservativa, la Cassazione ritiene la censura infondata.

Per i Giudici, le due sanzioni sono riconducibili a fattispecie diverse in ragione dell’elemento temporale: la sanzione espulsiva è, infatti, prevista per le assenze ingiustificate che si protraggono per oltre quattro giorni, quella conservativa per le assenze ingiustificate di minor durata.

 

Riflessioni.

La sentenza in commento conferma quell’orientamento giurisprudenziale per il quale, ai fini della legittimità o meno del licenziamento del dipendente, per assenza ingiustificata, non rileva l’effettività della malattia, ma il rispetto da parte del dipendente degli obblighi di informazione e comunicazione sullo stesso gravanti.

Infatti, lo scopo delle norme che impongono al lavoratore di comunicare l’assenza per malattia è quella di tutelare l’esigenza del datore di lavoro di essere tempestivamente informato dell’assenza e della durata, al fine di adottare tutti i più opportuni e necessari provvedimenti per il buon funzionamento dell’attività lavorativa.