_Licenziamento per motivo oggettivo valido anche senza perdite

Licenziamento per motivo oggettivo valido anche senza perdite

di Paola Gobbi e Silvia Fumagalli

La recente sentenza n. 29238 del 6 dicembre 2017 della Corte di Cassazione conferma la legittimità del licenziamento pur in assenza di perdite, riconoscendo la validità della riorganizzazione.

La Cassazione torna a pronunciarsi sul giustificato motivo oggettivo di licenziamento e lo faconfermando l’orientamento per cui, ai fini della legittimità del licenziamento per ragioni economiche, l’andamento negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro deve necessariamente allegare e provare.

Per la validità del licenziamento è, così, sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, comprese anche quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una certa posizione lavorativa.

Importante è che il riassetto organizzativo sia all’origine del licenziamento anziché costituirne la conseguenza e vi sia un rapporto di “congruità causale” fra la scelta imprenditoriale ed il licenziamento (Cass. sentenza 28 settembre 2016, n. 19185).

La giurisprudenza dà così seguito e continuità a quell’orientamento per cui l’art. 3 Legge n. 604/1966 non richiederebbe la prova della necessità della contrazione di costi a carico dell’azienda, dimostrando l’esistenza di sfavorevoli contingenze di mercato, perché tale lettura sarebbe incontrasto con l’Art. 41 Cost. che tutela la libertà economica dell’imprenditore al quale è lasciata la scelta della migliore combinazione dei fattori produttivi ai fini dell’incremento della produttività aziendale.

Sul datore continua, in ogni caso, ad incombere l’onere della prova dell’andamento economico negativo o delle spese di carattere straordinario, qualora queste siano le ragioni poste a fondamento del licenziamento: in difetto di prova, infatti, il licenziamento risulterà ingiustificato per mancanza di veridicità e per pretestuosità della causale addotta.

Dovrà porsi, pertanto, attenzione alle ragioni poste a sostegno di un provvedimento di licenziamento, ricordandosi che si potrà sì far riferimento alla riorganizzazione ma se si aggiungerà anche un quadro economico questo dovrà essere provato, con tutte le eventuali conseguenze in caso di inesistenza.