_Legge di Bilancio per il 2021: novità per i datori di lavoro.

Legge di Bilancio per il 2021: novità per i datori di lavoro.

Lo scorso 30 dicembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Anche quest’anno, non sono mancate misure che interessano i datori di lavoro.

In sintesi, le più importanti:

  • Blocco dei licenziamenti: La manovra estende il divieto generalizzato per tutti i datori di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo o di intimare il licenziamento individuale per motivi economici fino al 31 marzo 2021. Restano confermate le eccezioni già previste dai precedenti provvedimenti normativi, ossia: il licenziamento di personale già impiegato nell’ambito di un contratto di appalto, che sia stato poi riassunto – in esecuzione di una norma di legge o di clausole sociali – a seguito del subentro di un nuovo appaltatore; il licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività d’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, neppure parziale, dell’attività e salvo il caso in cui nel corso della liquidazione si configuri un trasferimento d’azienda o di un ramo (ex Art. 2112 c.c.); il licenziamento intimato in caso di fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero nel caso in cui sia disposta la cessazione dello stesso.

Rimane, infine, la possibilità per i datori di lavoro di stipulare accordi collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevedano un incentivo alla risoluzione del rapporto con i soli lavoratori che volontariamente vi aderiscano, ai quali eccezionalmente viene consentito l’accesso alla Naspi, pur non trattandosi di un’ipotesi di perdita involontaria del lavoro (Art.1, commi 309-311);

  • Contratti a termine: Fino al 31 marzo 2021, si conferma la deroga all’obbligo di indicazione della causale in caso di rinnovo e proroga dei contratti a termine. La facoltà di rinnovare o derogare senza causale è consentita una sola volta, per una durata massima di 12 mesi e nel rispetto del limite di durata complessiva pari a 24 mesi. La firma del rinnovo o della proroga dovrebbe, invece, avvenire prima della scadenza del 31 marzo 2021. Per i contratti di somministrazione, inoltre, il contratto collettivo per le agenzie di somministrazione ha stabilito che la proroga acausale sarà esclusa dal computo del numero massimo consentito di proroghe (Art.1, comma 279);
  • Cassa integrazione COVID: La cassa integrazione Covid viene incrementata di altre 12 settimane per le aziende che continueranno ad avere difficoltà nei primi mesi del 2021. Cambia, però, la collocazione delle ulteriori 12 settimane: dal 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per le imprese che utilizzano lo strumento della cassa integrazione ordinaria e dal 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per le imprese che utilizzano i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.La legge di Bilancio, inoltre, assicura un accesso gratuito alla cassa integrazione emergenziale per tutte le imprese e, quindi, senza alcun versamento del contributo addizionale legato alla perdita di fatturato. I beneficiari delle nuove 12 settimane potranno essere anche i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020, purché in forza alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021. Le modalità di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti sono quelli già adottate nelle precedenti fase dell’emergenza: in prima applicazione, il termine per la domanda è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di Bilancio, mentre, in via ordinaria, tutte le altre domande devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa (Art.1, commi 299-303);
  • Tutela lavoratori fragili: I lavoratori c.d. fragili, che non possono svolgere attività in smart-working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto, potranno essere tutelati equiparando l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero fino al 28 febbraio 2021 (Art. 1, 1, comma 481);
  • Esonero contributivo per le aziende che non chiedono la cassa COVID-19: Viene estenso di ulteriori 8 settimane l’esonero contributivo per le aziende che non ricorrono alla Cassa integrazione Covid nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L’agevolazione deve essere goduta fino al 31 marzo 2021. La misura è soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea ( 1, comma 306-307);
  • Assunzioni agevolate under 36: Ammessa la decontribuzione al 100% per le aziende che assumono lavoratori under 36 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, con lo stesso o con un altro datore di lavoro. La misura interesserà le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. L’incentivo avrà durata massima di trentasei mesi e potrà essere riconosciuto per un importo massimo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, oltre ai premi INAIL. L’esonero spetterà ai datori che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. La misura dovrà ora essere autorizzata dalla Commissione Europea (Art.1, commi 10-15);
  • Assunzioni agevolate donne: Esonero totale dei contributi a carico dell’azienda, fino a 6.000 euro annui e con l’esclusione dei premi INAIL, per favorire l’assunzione di donne disoccupate, nel 2021 e nel 2022. Il beneficio dura 12 mesi per i contratti a termine e 18 mesi per i contratti a tempo indeterminato. Le assunzioni dovranno comportare un incremento occupazionale netto, calcolato in base alla differenza tra il numero dei lavoratori di ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. È necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea (Art.1, commi 16-19);
  • Decontribuzione assunzioni Sud Italia: Fino al 2029, resta l’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, per i rapporti di lavoro dipendente nelle Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Sardegna. Lo “sconto” sui contributi è del 30% fino al 2025, poi si ridurrà al 20% nel biennio 2026-2027 e quindi al 10% (1, commi 161-162);
  • Congedo di paternità: Viene aumentato da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 ed esteso il congedo obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale. E’ inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima ( 1, commi 25 e 363).

Si segnala altresì:

  • La riforma del c.d. contratto di espansione: esclusivamente per il 2021, viene ampliato il novero delle imprese che possono utilizzare il contratto di espansione a quelle con organico non inferiore a 500 unità e a quelle con organico non inferiore a 250 unità (Art. 1, comma 349);
  • L’istituzione di un ammortizzatore per i lavoratori autonomi: per gli anni 2021-2023 viene istituito in via sperimentale un ammortizzatore ad hoc (denominato Iscro) per gli iscritti alla Gestione Separata Inps con redditi fino 8.145 euro nell’anno precedente la richiesta dell’ammortizzatore, con partita Iva da almeno 4 anni. L’ammortizzatore avrà durata massima di sei mensilità e consentirà di percepire un’indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate. L’importo non potrà in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. L’ammortizzatore sarà finanziario con incremento dell’aliquota a carico di tutti gli iscritti e le domande dovranno essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno (Art. 1, comma 386-395).