_Nuovi lavori, vecchie questioni

Nuovi lavori, vecchie questioni
di Olimpio Stucchi e Silvia Fumagalli

 

Nell’era della gig economy, nella quale la domanda e l’offerta di beni e servizi vengono gestite tramite piattaforme e app dedicate, dove gli strumenti di lavoro corrono con i tempi, resistono le “vecchie questioni”: vi siete mai chiesti se chi effettua la consegna o vi offre il servizio è un lavoratore autonomo o subordinato?

Secondo il Tribunale di Milano (sentenza del 10 settembre 2018), il lavoratore che effettua la consegna dei beni acquistati tramite app, noto anche come “driver o glover”, è lavoratore autonomo.

Il Tribunale meneghino, partendo dal presupposto che ogni attività economica può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento, ha esaminato attentamente le modalità con le quali il lavoratore svolgeva il proprio servizio, non ritenendo sussistente il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del “datore di lavoro”, requisito essenziale del rapporto di lavoro subordinato.

Secondo il Giudice del Tribunale di Milano la circostanza che il fattorino, al quale la società aveva fornito un applicativo da installare sul telefono, potesse scegliere liberamente, nel calendario e negli slot orari predisposti dall’azienda, “se, quando e quanto lavorare” era indice della mancanza del suddetto vincolo di soggezione del lavoratore nei confronti della società.

Anzi tale libertà di scelta è stata ritenuta fattore essenziale dell’autonomia organizzativa del lavoratore, incompatibile con il vincolo di subordinazione.

La sentenza del Tribunale milanese si colloca, quindi, nel solco già tracciato dal Tribunale di Torino (sentenza n. 778 del 7 maggio 2018) che, in fattispecie analoga, aveva già ritenuto i fattorini, che accedendo ad una app davano la propria disponibilità per i vari slot in base alle proprie esigenze personali ma non erano obbligati a farlo, lavoratori autonomi.

Nel mercato del lavoro, che è in continua evoluzione e nel quale si affacciano nuove figure professionali e specializzazioni per adattarsi alle mutate esigenze della società, ciò che resta immutato è la distinzione tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo. Tale distinzione, inoltre, continua a fondarsi sulla presenza, o meno, nel rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro  il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative.

Tale potere, unitamente ad altri criteri indiziari individuati dalla giurisprudenza (i.e. osservanza di un determinato orario, inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale, assenza di rischio per il lavoratore, forma della retribuzione) se ritenuti sussistenti nel rapporto costituiscono lo spartiacque per distinguere il lavoratore autonomo da quello subordinato.

Attenzione, quindi, alle modalità con le quali viene richiesta e svolta la prestazione lavorativa.