_Più patti di prova, un solo licenziamento

Più patti di prova, un solo licenziamento
Di Andrea Savoia e Silvia Fumagalli

 

Semaforo verde della Cassazione al licenziamento per mancato superamento della prova, anche in presenza di più patti di prova per le medesime mansioni con diversi appaltatori.
Questo il principio espresso, con una recente sentenza, dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 18268 dell’11 luglio 2018) che si pone in contrasto con altro precedente (sentenza n. 17371 del 1 settembre 2015) nel quale la Suprema Corte aveva, invece, affermato l’invalidità del patto di prova, in caso di successione di appalto, poiché la verifica del lavoratore per le medesime mansioni era già stata effettuata dal precedente titolare dello stesso contratto di appalto.

L’importanza del periodo di prova in un contratto di lavoro è noto a tutti: durante il periodo di prova, datore di lavoro e lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del rapporto di lavoro e, al termine della prova, recedere liberamente dal contratto se non lo ritengono “conveniente”.

Non tutti i patti di prova, tuttavia, sono ritenuti validi: se la verifica del lavoratore è già avvenuta, con esito positivo, per le mansioni oggetto di assunzione, in virtù di prestazioni rese dallo stesso lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore (ad esempio per effetto, di lavoro in somministrazione o di uno o più contratti a termine seguiti, anche a distanza di tempo, da un contratto a tempo indeterminato), il patto può essere ritenuto illegittimo.

Al contempo, tuttavia, la giurisprudenza può ritenere valido ed ammissibile il patto di prova apposto a due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti, se il patto risponde ad una finalità apprezzabile e non elusiva delle norme di legge: ad esempio, se consente all’impresa di verificare le qualità professionali del lavoratore in relazione all’esecuzione di nuove e diverse mansioni o se la prova serve a verificare non solo le qualità personali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione. Elementi questi ultimi suscettibili di modificarsi nel tempo per l’intervento di molteplici fattori attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.

In considerazione delle diverse valutazioni date dalla giurisprudenza in materia di patto di prova, non resta che valutare attentamente l’apposizione del patto di prova nel caso di instaurazione di rapporti tra le medesime parti o nel caso di successione appalto e nell’attesa di verificare quale sarà l’orientamento maggioritario della Suprema Corte…

Provate per credere…o per assumere!