a cura di Uniolex- Stucchi&Partners Il 23 Aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, contenente le nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto dell’esigenza di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Tra le principali novità si segnalano: Misure relative agli spostamenti (Art. 1 e 2) Dal 26 aprile 2021, consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano che si collocano nella c.d. zona bianca o gialla; Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle c.d. certificazioni verdi COVID-19; Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (i.e. fino alle 22.00) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi: lo spostamento non è invece consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa. Proroga termini correlati con lo stato di emergenza (Art. 10 e 11) Lo stato di emergenza viene prorogato sino al 31 luglio 2021 con conseguente proroga dei termini ad esso correlati inclusi quelli attinenti la sorveglianza sanitaria (cfr. Art. 83 D.L. 34/2020) e lo smart working (Art. 90 D.L. 34/2020). Misure per le attività scolastiche (Art. 3) Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, sull’intero territorio nazionale è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50% della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado; Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 % e fino a un massimo del 75 % della popolazione studentesca; nelle zone gialla e arancione l’attività in presenza deve essere garantita ad almeno il 70 % e fino al 100% della popolazione studentesca: la restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza; Misure per i servizi di ristorazione (Art. 4) Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (fino alle 22,00), nonché da protocolli e linee guida; Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida. Misure per fiere, convegni e congressi (Art. 7) Dal 15 giugno 2021 consentito, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico: l’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza; Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle c.d. certificazioni verdi COVID-19; Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida. Certificazione verdi COVID-19 (Art. 9) Vengono definite certificazioni verdi COVID-19 le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; Le certificazioni verdi possono essere rilasciate al fine di attestare: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2; Ciascun certificato ha una sua validità e viene rilasciato dai soggetti indicati caso per caso (struttura sanitaria o un esercente la professione sanitaria o medico di medicina generale o strutture sanitarie private accreditate o farmacie); Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea potranno essere riconosciute se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute; Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute; Le disposizioni nazionali saranno applicabili fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l’attuazione delle disposizioni del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all’interno dell’Unione Europea durante la pandemia di COVID-19. La violazione delle disposizioni previste nel Decreto Legge è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00. Possibile anche l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni: in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Infine, le ulteriori misure del Decreto Legge interessano gli spettacoli aperti al pubblico e gli eventi sportivi (Art. 5), le piscine, le palestre e gli sport di squadra (Art. 6), i centri termali e i parchi tematici e di divertimento (Art. 8), il trasporto aereo (Art. 12).